L’articolo 10 del “Decreto del fare” stabilisce che “l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete WI-FI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori”.
Con tale norma, se l’accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio (internet point), decadono tutti gli obblighi degli esercenti, negozi e pubblica amministrazione che offrono l’accesso Wi-Fi ai propri clienti. Si tratta ad esempio degli esercenti bar, ristoranti, ecc.
E’ comunque evidente che l’accesso ad internet da parte di utenti non identificati potrebbe comunque creare problemi legali al titolare dell’accesso wi-fi se questo venga usato per scopi non leciti.