Entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi scade il termine per la stampa dei libri contabili.
Considerato che quest’anno la scadenza generale per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2022 era il 30.11.2023, la stampa dei libri contabili 2022 scadrà il 29/02/2024.
Oltre ai registri iva, per i soggetti in contabilità ordinaria devono essere stampati anche il libro giornale, i mastrini completi (conti patrimoniali, economici e clienti/fornitori) e il libro inventari corredato del dettaglio delle voci generiche tra le quali la più rilevante è sicuramente rappresentata dal dettaglio delle rimanenze di magazzino, pena la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di accertare in modo induttivo il reddito prodotto (in sostanza senza considerare le risultanze contabili).
I libri contabili vengono stampati su carta libera, numerati progressivamente per anno (tranne che per i mastrini per cui non è prevista numerazione). Per il libro giornale ed il libro inventari, accanto al numero di pagina, deve essere apposto anche l’anno di riferimento (es. 1/2022).
Libro inventari e libro giornale richiedono l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16,00 ogni cento pagine progressive per società di capitali, mentre per società di persone ed imprese individuali le marche da bollo da apporre sono due da 16,00 Euro ogni 100 pagine progressive. Considerato che la norma impone il conteggio delle pagine in progressione, non è necessario apporre le marche da bollo all’inizio di ogni annualità ma conteggiando il numero di 100 pagine anche su più anni successivi.
Visto che le marche da bollo acquistate contengono anche l’indicazione della data, onde evitare contestazioni da parte degli organi addetti ai controlli, le stesse devono riportare una data non successiva al 29/02/2024 per le stampe relative al 2022.
L’art. 7 del Dl 357/94 al comma 4-quater in vigore dal 30/06/2019 recita testualmente: “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.” A tale riguardo, si consiglia di procedere alla stampa cartacea almeno dei libri iva, del libro giornale e degli inventari.