La Legge di Stabilità 2016 offre la possibilità per gli imprenditori di rivalutare i beni iscritti nell’attivo immobilizzato al 31/12/2014.
La rivalutazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva sul saldo di rivalutazione pari al 16% (12% se si tratta di beni non ammortizzabili), da versare in unica soluzione entro il termine di scadenza delle imposte 2015 (16/06/2016 salvo casi particolari).
Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione di imposta che può essere affrancata con il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.
La rivalutazione, che si iscrive già nel bilancio 2015, ha effetti fiscalmente riconosciuti solo dal 2018, mentre in caso di cessione l’effetto fiscale si ha solo per le cessioni effettuate dal 2019.