Il Decreto Legge 08/04/2020 all’Art. 18 prevede che, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi nell’anno precedente non superiori a 50 milioni di Euro, possono sospendere i versamenti di aprile 2020 se nel mese di marzo 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto a marzo 2019. La stessa disposizione si applica anche ai versamenti di maggio 2020 verificando se vi sia sempre la riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33 per cento tra il mese di aprile 2020 e aprile 2019. I versamenti sospesi sono:

  • ritenute alla fonte, relative addizionali regionali e comunali, nonchè contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (in pratica i versamenti delle ritenute e dei contributi dei dipendenti)
  • Iva

Il pagamento di quanto sospeso dovrà avvenire in unica soluzione senza sanzioni e interessi entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere sempre dal 30.06.2020.

Il sopracitato Decreto afferma inoltre che rimangono in vigore alcune sospensioni già previste dai Decreti 9/2020 e 18/2020, ossia

Per i seguenti contribuenti:

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pubtrasporto merci, aziende termali eccetera,

sono prorogati al 31.05.2020 i versamenti che scadrebbero dal 2 marzo al 30 aprile 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Si evidenzia che in questo caso non è stato sospeso il versamento dell’Iva.

Al 31.05.2020 tali contribuenti potranno optare per rateizzare in cinque rate mensili i versamenti prorogati.

TESTO COMPLETO DECRETO LEGGE 08/04/2020

 

 

 

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