L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 12/12/2014 ha reso disponibili i modelli per la comunicazione delle dichiarazioni d’intento.
Si ricorda che l’articolo 20 del “Decreto Semplificazioni” ha abrogato la comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute che doveva trasmettere il fornitore dell’esportatore abituale, trasferendone il relativo onere sul soggetto che la emette.
La norma decorre dalle dichiarazioni d’intento emesse con effetto dal 2015, quindi si applica anche alle dichiarazioni inviate in dicembre 2014 che esplicano la loro valenza dal 01.01.2015.
Il soggetto che emette la dichiarazione d’intento dovrà preventivamente darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e consegnare copia della stessa al proprio fornitore che dovrà verificare la regolare trasmissione telematica.
Il provvedimento appena emesso fornisce istruzioni sul periodo transitorio sino al 11/02/2015. Fino a tale data sarà possibile consegnare le dichiarazioni d’intento al proprio fornitore secondo le vecchie modalità e senza aver preventivamente trasmesso le stesse all’Agenzia delle Entrate.
Il punto 5.3 stabilisce che, per le dichiarazioni d’intento emesse in tale periodo transitorio con le vecchie modalità e che esplicano i loro effetti anche successivamente al 11/02/2015, vige comunque l’obbligo a carico di chi le ha emesse a partire dal 12/02/2015 di trasmetterle telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in caso contrario se ne desume che il fornitore per le consegne successive a tale data dovrà emettere fatture con esposizione di Iva.
E’ comunque data la possibilità al soggetto che emette le dichiarazioni d’intento di non avvalersi di tale regime transitorio e trasmettere da subito all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento emesse (da quando sarà disponibile il software).