Con una risposta ad un interpello pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato definitivamente stabilito che è legittima la consuetudine di emettere le fatture elettroniche differite (quindi le fatture per la cessione di beni con emissione di Ddt) indicando nel campo “DATA” la data di fine mese e trasmettere le stesse allo Sdi entro il giorno 15 del mese successivo.
Si ricorda invece che, nel caso di fatture per prestazioni di servizi, la regola generale prevede che la fattura elettronica venga emessa con data massima uguale alla data del pagamento ed inviata entro i dodici giorni successivi allo Sdi.
Il testo dell’interpello è reperibile al seguente link: