Il Decreto 08.04.2020 all’art. 26 interviene nuovamente per modificare i termini di pagamento dell’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche (nel caso non espongano iva ad esempio perchè esenti art. 10 o non imponibili 8/c).
La norma nella nuova versione prevede l’obbligo generalizzato di pagamento trimestrale dell’imposta di bollo dovuta (entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento).
Per il primo trimestre dell’anno, se l’imposta di bollo complessivamente da versare è inferiore ad Euro 250,00, il versamento può essere eseguito entro il 20.07 ma, se la somma dell’imposta dovuta relativa al primo e secondo trimestre comunque è ancora inferiore ad Euro 250,00, il versamento può ancora essere posticipato al 20.10. Si tratta di una norma “semplificativa” che, vista la sua articolazione estremamente elaborata, porta a suggerire di effettuare sempre i versamenti trimestrali entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento onde evitare errori.