La recente riforma delle sanzioni tributarie ha modificato le modalità che il cessionario (cliente) deve seguire nel caso di mancata o irregolare ricezione di una fattura da parte del proprio fornitore.
In particolare, la nuova formulazione della norma, in vigore dal 01.09.2024, stabilisce che:
“Decreto legislativo|18 dicembre 1997| n. 471 – Articolo 6
8. Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.”
La nuova formulazione rivede completamente la precedente che prevedeva l’obbligo di emissione di autofattura “denuncia” e relativo versamento dell’Iva al fine di non incorrere in sanzioni.