L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare 3/e del 02/03/2016, ha rivisto il suo orientamento in merito agli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico effettuati su parti comuni di edifici.
In particolare l’Agenzia ha affermato che in presenza di “condomini minimi”, ossia edifici composti da un numero non superiore a otto condomini, non è necessario richiedere il codice fiscale per ottenere le agevolazioni per ristrutturazione edilizia o risparmio energetico, superando i precedenti orientamenti contenuti nelle circolari 11/e del 2014 e 74/e del 2015.
Nulla è invariato in merito ai condomini con più di otto condòmini tenuti alla nomina dell’amministratore ed alla richiesta del codice fiscale.