A decorrere dal 18/08/2015, l’articolo 13 della Legge Comunitaria n. 115/2015, allineandosi alla Direttiva 2006/112, prevede che, nel caso in cui la merce inviata in conto lavorazione in altro paese Ue non venga restituita allo stesso committente al termine della lavorazione, si realizza una cessione di beni intracomunitaria anziché un servizio di lavorazione, con conseguente obbligo di nomina di rappresentante fiscale nel paese dove ha sede l’azienda destinataria della merce da lavorare. Tutto ciò comporta l’obbligo, tramite il rappresentante fiscale, di adempiere a tutte le formalità imposte per gli acquisti intracomunitari, tra cui l’integrazione della fattura.
Dal tenore della norma è inoltre evidente che non è sufficiente che i beni inviati in conto lavorazione rientrino nel paese di origine ma devono necessariamente essere resi allo specifico committente. Così ad esempio se una ditta italiana invia merci in lavorazione ad una ditta Tedesca e quest’ultima rende la merce lavorata in Italia ma a ditta diversa, scatta sempre per la ditta italiana l’obbligo di nomina del rappresentante fiscale in Germania con tutti gli adempimenti successivi connessi. Ovviamente, se nell’esempio si invertono le parti, sarà l’operatore tedesco obbligato a nominare in Italia il proprio rappresentante fiscale.