A decorrere dalle operazioni relative al 2017, il Decreto 193/2016 ha introdotto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle liquidazioni iva.
Il nuovo adempimento trimestrale si applica sia ai contribuenti che liquidano l’iva mensilmente che a quelli che la liquidano trimestralmente.
Nulla varia relativamente ai termini di versamento dell’imposta sia per i contribuenti mensili che per i trimestrali.
La nuova comunicazione va trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, tranne che per il secondo trimestre per cui si applica la sospensione feriale e il termine scadrà il 16/09.
In estrema sintesi la scadenza delle presentazioni della nuova comunicazione trimestrale è così riassumibile:
- I TRIMESTRE: Entro il 31/05
- II TRIMESTRE: Entro il 16/09
- III TRIMESTRE: Entro il 30/11
- IV TRIMESTRE: Entro il 28/02 (dell’anno successivo)
Sono esonerati dal nuovo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, quali:
- Soggetti in regime forfettario
- Soggetti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- Soggetti che nell’anno d’imposta abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 Dpr 633/72, a meno che siano state registrate anche operazioni intracomunitarie o siano state eseguite rettifiche di cui all’art. 19bis2
- Produttori Agricoli esonerati dagli adempimenti
- Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e che non esercitano altra attività rilevante ai fini Iva
L’Agenzia delle Entrate emanerà apposito provvedimento con il quale stabilirà il tracciato ed il contenuto specifico della nuova comunicazione.