Si ricorda che dal 01.01.2020 è entrata in vigore la Direttiva Comunitaria 2018/1910 che specifica quali sono le prove da fornire in caso di cessione INTRACOMUNITARIA di BENI (Ex. art. 41 Dl 331/93). Nulla cambia per le prestazioni di servizi intracomunitarie.

In attesa di ulteriori istruzioni da parte delle autorità italiane, si consiglia di richiedere la dichiarazione del cliente finale UE circa l’arrivo dei beni a destinazione. La dichiarazione deve essere ricevuta dal fornitore italiano entro il decimo giorno successivo al mese di invio della merce ed è necessaria solo se IL TRASPORTO E’ CURATO DIRETTAMENTE DAL CLIENTE O DA UN SUO TRASPORTATORE.

Si propone al seguente link un fac-simile di dichiarazione da far sottoscrivere ai propri clienti intracomunitari:

DICHIARAZIONE RICEZIONE MERCI INTRACOMUNITARIE

Per maggiori informazioni si rimanda al nostro precedente articolo al seguente link:

NUOVE REGOLE SULLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

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