Una importantissima novità correlata all’introduzione della fatturazione elettronica dal 01.01.2019 riguarda il nuovo adempimento comunemente denominato “esterometro”.
Va preliminarmente precisato che l’introduzione della fatturazione elettronica ha soppresso l’obbligo di invio dello spesometro per le fatture attive e passive dal 01.01.2019. La soppressione di tale obbligo deriva dal fatto che l’Agenzia delle Entrate, con la fatturazione elettronica, è già in possesso di tutti i dati che prima venivano comunicati attraverso lo spesometro.
Si evidenzia che entro il prossimo 28.02.2019 va comunque inviato l’ultimo spesometro semestrale relativo al II semestre 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha necessità di conoscere tutti i movimenti iva in acquisto e vendita del contribuente, compresi quelli con le controparti estere che non sono soggette all’obbligo della fatturazione elettronica e a tale scopo ha introdotto un nuovo adempimento denominato “esterometro”.
Il nuovo adempimento consiste in una trasmissione telematica con cadenza MENSILE da effettuare entro la fine del mese successivo rispetto alla data delle fatture emesse in esso indicate e alla data di registrazione delle fatture di acquisto.
Nell’esterometro vanno inserite tutte le fatture di vendita e di acquisto che hanno come controparti soggetti stranieri tranne che per le operazioni già segnalate con altri sistemi, ossia:
- Fatture extra-Ue per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quindi le importazioni di beni;
- Fatture emesse a controparti estere per le quali sia stata inviata per opzione la fattura elettronica all’Agenzia delle Entrate (inviandone anche una copia tradizionale al cliente).
E’ evidente che potrebbe essere utile l’invio opzionale delle fatture elettroniche anche nei confronti di soggetti esteri onde evitare di doverli inserire obbligatoriamente nell’esterometro, tenendo presente che alcune operazioni andranno comunque comunicate, quali gli acquisti da soggetti stranieri non censibili da bolla doganale come i servizi acquistati.
Si evidenzia che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e le associazioni di categoria hanno richiesto una proroga dell’adempimento ed una modifica della periodicità, proroga ad oggi non ancora deliberata per cui la prima scadenza rimane fissata al 28/02/2019.
(Rif. Circolare Assonime 26 del 13.12.2018)