L’art. 28 del “Decreto Semplificazioni” stabilisce che, ai fini della riscossione delle imposte, l’efficacia dell’estinzione delle società si avrà solo  trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

I liquidatori delle società soggette ad Ires saranno responsabili nei confronti dell’Erario dei mancati pagamenti delle imposte se non proveranno di averle pagate prima di eventuali pagamenti ai soci o se non hanno rispettato il grado di privilegio di detti crediti erariali rispetto agli altri di ordine inferiore.

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