L’articolo 9 del “decreto irpef-ires” ha soppresso l’irrilevanza reddituale delle differenze di cambio passive/attive da valutazione (ad esempio le differenze contabili di cambio dei saldi clienti/fornitori risultanti alla data di chiusura del bilancio d’esercizio).

Già a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2023, quindi per i soggetti “solari” già dal 2024, tali differenze saranno deducibili/imponibili ai fini ires/irpef.

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, lettera 8bis, permane l’obbligo di accantonare l’eventuale utile netto su cambi da valutazione  in apposita riserva non distribuibile sino all’effettivo realizzo. Sarà pertanto necessario continuare a rilevare in appositi conti contabili separati gli utili/perdite su cambi realizzati rispetto a quelli da valutazione.

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