Dal 01.01.2025 è abrogato il comma 35 dell’articolo 8 della legge 67/1988 che prevedeva il non assoggettamento ad iva del puro riaddebito dei costi del personale in caso di distacco.
Dal 01.01.2025 anche il riaddebito di costi di personale distaccato è soggetto ad Iva.