Dal 01.01.2020 il “Decreto Crescita” prevede delle semplificazioni per gli esportatori abituali che emettono dichiarazioni d’intento.
La prima semplificazione APPLICABILE DAL 01.01.2020 consentirà di non inviare più al destinatario della dichiarazione d’intento una copia della stessa, dovendo quindi solo trasmetterla all’Agenzia delle Entrate con le consuete modalità. E’ evidente che la semplificazione ha una valenza parziale in quanto, ai fini operativi, sarà comunque necessario comunicare al proprio fornitore che gli è stata emessa una dichiarazione d’intento.
Viene anche abrogato l’obbligo, sempre dal 2020, di numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento e viene eliminato l’obbligo di registrare quelle emesse e/o ricevute in apposito registro (o sui registri Iva).
Sulle fatture che verranno emesse dai fornitori a seguito di dichiarazione d’intento, sempre dal 2020, in luogo del numero progressivo assegnato dall’emittente della dichiarazione e dal soggetto ricevente, si dovrà indicare il protocollo di ricezione della lettera d’intento stessa.
Rimane obbligatorio, per chi riceve la dichiarazione d’intento, riscontrare telematicamente prima dell’emissione della fattura sul sito dell’Agenzia delle Entrate ( cliccare su questo link per accedere ) l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione d’intento, pena una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta indicata in fattura. Al fine di fornire la prova di tale verifica sarà necessario stampare l’esito e conservarlo per eventuali verifiche future.