Dal 01/07/2022 sono previste importanti novità in merito alle fatture di vendita e di acquisto estere.
In particolare dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio tutte le fatture emesse anche nei confronti di clienti esteri, indicando nel codice destinatario sette volte “X” (XXXXXXX). I termini di trasmissione delle fatture elettroniche verso clienti esteri al sistema di interscambio sono gli stessi già previsti per le fatture elettroniche verso soggetti nazionali.
Così come accade per le fatture emesse nei confronti di privati cittadini italiani, il sistema non provvederà a consegnare la fattura al destinatario estero, a cui dovrà comunque continuare ad essere inoltrata fattura anche con i classici canali (tipicamente in pdf via e-mail).
Una importante novità riguarda anche le fatture ricevute dall’estero. Nel caso di fattura integrata (ad esempio per acquisti di beni UE) o autofattura (ad esempio per acquisto di servizi dall’estero), tali documenti andranno trasmessi sempre allo sdi come fatture integrate/autofatture elettroniche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Si dovrà quindi prestare massima attenzione ai termini per l’integrazione delle fatture estere o per l’emissione di autofattura in quanto verranno trasmesse al sistema di interscambio con ovvia facilità da parte dei verificatori di controllo dei termini di emissione.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale
I codici “tipo documento” da indicare nel file xml delle autofatture/fatture integrate elettroniche saranno:
Tipi documento nelle operazioni passive con l’estero
Codice | Descrizione | Utilizzo |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | Acquisti di servizi (generici e non generici) presso prestatori Ue o extra-Ue (inclusi quelli presso fornitori della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino) |
TD18 | Integrazione per acquisto
di beni intracomunitari |
Acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito Iva |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 d.p.r. 633/72 | Acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si trovano già in Italia
Acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino (*). Acquisti presso soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), Dl 331/1993) Acquisti presso soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva (si indica il «codice natura» N3.6) Acquisto, presso un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero effettuato da un soggetto passivo italiano. In questo caso l’operazione non è rilevante ai fini Iva in Italia, per cui va indicato il «codice natura» N2.2 |