L’art. 18 del DL 91/2014, convertito dalla Legge 116/2014, ha istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi.
Il credito d’imposta è pari al 15% degli investimenti in beni strumentali nuovi eccedenti rispetto alla media degli acquisti degli stessi effettuati nei cinque anni precedenti.
Possono fruire del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (imprese individuali, società di persone e società di capitali, enti pubblici e privati con attività commerciale).
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi di importo unitario superiore ad Euro 10.000,00 compresi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati dal 25/06/2014 al 30/06/2015. Sono quindi esclusi, tra gli altri, l’acquisto di immobili, automezzi e computer.
L’agevolazione spetta sia nel caso di acquisto dei predetti beni da fornitori terzi, nonchè per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto d’appalto o per l’acquisto con patto di riservato dominio.
L’acquisto può essere fatto anche tramite accensione di relativo contratto di leasing, con esclusione del cosiddetto “leasing operativo”.
L’agevolazione è calcolata sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque esercizi precedenti. Per il calcolo di detta media storica si deve sempre far riferimento ai beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco e con valore unitario superiore ad Euro 10.000,00.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e per gli investimenti effettuati dal 25/06/2014 al 31/12/2014 la media a cui riferirsi riguarda il quinquennio 2009-2013, mentre per gli investimenti dal 01/01/2015 al 30/06/2015 si dovrà far riferimento al periodo 2010-2014.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo a cui si riferiscono gli investimenti e in quelle successive nei quali il credito sarà effettivamente utilizzato.
L’agevolazione verrà usufruita utilizzandola in compensazione con modello F24 in tre quote annuali utilizzabili a decorrere dal 01 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono gli investimenti. Quindi i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per gli investimenti dal 25/06/2014 al 31/12/2014 potranno iniziare ad usufruire del beneficio dal 01/01/2016, mentre per gli investimenti dal 01/01/2015 al 30/06/2015 potranno partire dal 01/01/2017.
Il credito d’imposta viene revocato se:
– I beni oggetto degli investimenti agevolabili vengono ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
– I beni oggetto degli investimenti vengono trasferiti in strutture produttive fuori dal territorio dello Stato entro il termine di accertamento del periodo d’imposta.
Al seguente link è disponibile un foglio di excel d’esempio per calcolare il credito d’imposta spettante: