Con la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023 in scadenza il prossimo 31.10.2024, i soggetti titolari di partita Iva soggetti agli Isa o in regime forfettario, a determinate condizioni, possono facoltativamente aderire alla proposta fiscale di Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs 13/2024).

In estrema sintesi il contribuente può predefinire con il fisco i redditi da dichiarare per gli anni 2024 e 2025 (per i soggetti forfettari solo per il 2024).

Essendo uno strumento volto ad aumentare il gettito fiscale, la proposta è in incremento rispetto al reddito dichiarato nel 2023 (tranne per alcune specifiche voci straordinarie).

La proposta è formulata dal fisco attraverso il software che elabora gli Isa (ex studi di settore), basandosi sui dati fiscali del 2023 e su altri dati precedenti. Non vi è per il contribuente nessuna possibilità di “trattare” la proposta in quanto la stessa è formulata per Legge con tale software senza alcun intervento da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

I redditi oggetto di concordato sono quelli d’impresa e di lavoro autonomo.

Aderendo alla proposta di concordato il contribuente ha sostanzialmente una riduzione del rischio di accertamenti fiscali (alcuni tipi di accertamenti risultano preclusi all’Agenzia delle Entrate ma a determinate condizioni) ed altri vantaggi quali:

1. esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano € 70.000 per l’Iva e € 50.000 per imposte dirette e Irap;
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano € 70.000 annui;
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. 724/1994);
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Va sottolineato che esistono varie cause di decadenza dal concordato tra le quali eventuali accertamenti fiscali successivi che comportino variazioni di imponibile fiscale superiori al 30% del dichiarato, la presentazione di dichiarazioni fiscali integrative sugli anni passati e molte altre. E’ evidente che il contribuente che abbia aderito al concordato e che incorra successivamente in cause di decadenza, si vedrà assoggettare successivamente il reddito effettivo e non quello concordato ad imposizione fiscale con conseguenti sanzioni ed interessi.

Va inoltre sottolineato che il contribuente, con l’adesione al concordato, si vincola a dichiarare in ogni caso i redditi concordati anche se questi a consuntivo risultassero inferiori, con il rischio concreto di pagare imposte su redditi realmente non conseguiti. In casi eccezionali previsti dalla normativa, per sopravvenute avversità, vi è la possibilità di svincolarsi dal concordato sottoscritto.

Quanto sopra indicato è una estrema sintesi dell’istituto del Concordato Preventivo per cui, nel caso un contribuente fosse interessato, si dovrà valutare la situazione caso per caso analizzando nel dettaglio la normativa con il professionista di fiducia così da verificare la concreta fattibilità ed i possibili benefici.

Maggiori informazioni sono disponibili anche al seguente link dell’Agenzia delle Entrate:

AGENZIA ENTRATE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

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