La nuova formulazione dell’art. 2463 del codice civile stabilisce che il capitale sociale in fase di costituzione di una società a responsabilità limitata (s.r.l.) può anche essere inferiore ad Euro 10.000,00 (con il limite minimo di Euro 1,00) ma, in questo caso, il conferimento dello stesso può avvenire solo in denaro (non sono quindi ammessi i conferimenti in natura) e deve essere eseguito per intero all’atto della costituzione della società. Lo stesso codice civile prevede che, nella fattispecie appena citata, una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio d’esercizio vada imputata a riserva legale fino al raggiungimento di Euro 10.000,00.
Si ricorda che, oltre alle srl ordinarie, è possibile costituire le srls (società a responsabilità limitata semplificata) le quali, rispetto a quelle ordinarie, prevedono che:
– Tutti i soci siano persone fisiche (di qualsiasi età);
– Si adotti lo statuto “standard”;
– Il notaio non chieda alcun compenso per la costituzione (fatta eccezione per le spese anticipate quali imposte e tasse).