Il 27/12/2013 scade il termine per l’eventuale versamento dell’acconto Iva relativo a dicembre 2013 (contribuenti mensili) o al quarto trimestre 2013 (contribuenti trimestrali).

Lo studio comunicherà tempestivamente ai propri clienti se risulta dovuto l’acconto Iva.

In sede di liquidazione Iva definitiva relativa a dicembre 2013 (scadenza 16/01/2014) o all’ultimo trimestre per i contribuenti trimestrali, andrà scomputato l’acconto versato entro il 27/12/2013.

La normativa prevede tre sistemi alternativi di calcolo:

METODO BASATO SUI DATI STORICI:

L’acconto è pari all’88% dell’importo a debito risultante dalla liquidazione Iva di dicembre 2012 (quarto trimestre 2012 per i contribuenti trimestrali) al lordo dell’eventuale acconto versato entro il 27/12/2012.

METODO PREVISIONALE:

L’acconto è pari all’88% dell’importo a debito che si prevede risulterà dalla  liquidazione Iva di dicembre 2013 (quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali). Tale metodo comporta un certo rischio perchè se il calcolo previsionale risultasse inferiore a quello effettivo si è soggetti ad una sanzione del 30% dell’importo dell’acconto Iva non versato.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE:

Si versa un’acconto pari 100% del debito iva mensile/trimestrale risultante da una liquidazione parziale che tenga conto delle operazioni registrate alla data del 20/12/2013.

L’acconto calcolato va versato entro il 27/12/2013 con codice tributo 6013 – anno 2013 per i contribuenti mensili e codice 6035 – anno 2013 per i trimestrali.

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