L’Articolo 4, comma 1, DL 145/2023 dispone un differimento per il pagamento del secondo acconto delle imposte (non dei contributi Inps) scadenti al 30.11.2023 per i titolari di partita Iva con volume d’affari sino a 170.000 Euro. La norma così recita:
“Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi”.
Pertanto le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno i requisiti sopra citati possono versare il secondo acconto acconto delle imposte (non dell’inps) entro il 16.01.2024 anzichè entro il 30.11.2023.
Chi ritenesse di averne le caratteristiche e volesse usufruire di questa proroga, è pregato di contattare lo studio tempestivamente.