La Legge di Bilancio 2025 al comma 436 e seguenti, prevede un’aliquota Ires (quindi per srl, spa, cooperative, ecc. escluse le società in liquidazione, in procedura concorsuale liquidatoria e quelle che determinano il reddito con regimi forfettari) ridotta al 20% rispetto all’ordinaria 24% rispettando contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
- L’utile dell’esercizio 2024 deve essere accantonato, per almeno l’80% del suo importo, a una apposita riserva, che sarà opportunamente intestata alla norma agevolativa in esame. Tale accantonamento dovrà essere mantenuto sino al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi nella maggior parte dei casi sino al 31 dicembre 2026);
- Effettuare investimenti in Italia in beni materiali e immateriali con caratteristiche 4.0 o 5.0, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si applicherà l’Ires ridotta al 20%). Il costo di tali investimenti (comunque almeno pari a 20mila euro) deve essere non inferiore al maggiore tra il 30% dell’utile destinato a riserva (e dunque al 24% dell’utile 2024) e il 24% dell’utile del bilancio dell’esercizio 2023. Gli investimenti citati non devono essere ceduti, dismessi o delocalizzati all’estero fino al termine del quinto anno successivo;
- Nell’esercizio 2025 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio 2022-2024;
- Nel 2025 siano effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 216/2023, almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato in media nel 2024 e comunque pari ad almeno una unità;
- La società non abbia utilizzato la Cig nel biennio 2024-2025, tranne che per la causale prevista dall’articolo 11, lettera a), del Dlgs 148/2015, cioè in presenza di situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali