Importanti novità sono previste per le modalità di compensazione di crediti con F24.
Viene esteso l’obbligo di utilizzo esclusivo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) anche per i modelli F24 presentati da privati che contengono compensazioni erariali. La norma inoltre non dà più esoneri per le imprese che compensano solo alcuni crediti derivanti da lavoro dipendente (ad esempio il bonus Renzi cod. 1655) e pertanto diviene obbligatorio PER TUTTI I CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO F24 CON COMPENSAZIONI l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Le deleghe presentate tramite servizi di Home Banking che conterranno compensazioni verranno scartate dal sistema.
In sintesi si potranno presentare direttamente allo sportello esclusivamente i modelli F24 cartacei dei non titolari di partita Iva che non contengono compensazioni. Sarà possibile usufruire dell’Home Banking della propria banca per le deleghe presentate da privati o da imprese CHE NON CONTENGONO COMPENSAZIONI, mentre quando vi sono compensazioni erariali di qualsiasi tipo, sia i privati che le aziende dovranno utilizzare solo i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (o rivolgersi al commercialista).
Ciò premesso si ritiene opportuno, onde evitare di incorrere in errori che comportino lo scarto del modello F24, prediligere sempre i sistemi di trasmissione diretti dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24.
Sempre in tema di compensazioni viene stabilito che tutti i crediti superiori ad Euro 5.000 che derivino da dichiarazioni fiscali (crediti per imposte sui redditi, Irap, sostituti d’imposta) possono essere compensati solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. Per i suddetti crediti di importo inferiore a 5.000 Euro si potrà invece procedere alla compensazione già dal 01.01 dell’anno successivo alla maturazione senza aver presentato la relativa dichiarazione.
Per approfondimenti più specifici si veda anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 110/e del 31.12.2019 accessibile dal link sottostante: