Per le fatture elettroniche che hanno l’obbligo di riportare l’imposta di bollo da 2,00 Euro per non applicazione dell’Iva su imponibili superiori ad Euro 77,47 (ad esempio fatture emesse non imponibili 8/c per lettera d’intento oppure operazioni esenti art. 10), l’Agenzia delle Entrate ha emanato un apposito provvedimento con il quale stabilisce che sarà l’Agenzia stessa a comunicare al contribuente con periodicità trimestrale l’importo da versare relativo a tale imposta di bollo.
Nell’emettere le fatture elettroniche soggette a imposta di bollo il contribuente indicherà l’importo del bollo nel campo “bollo virtuale” e “importo bollo” e l’Agenzia delle Entrate leggerà automaticamente tale dato.
Il versamento di quanto dovuto andrà effettuato entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.