Il 27/12/2017 scade il termine per l’eventuale versamento dell’acconto Iva relativo a dicembre 2017 (contribuenti mensili) o al quarto trimestre 2017 (contribuenti trimestrali).

In sede di liquidazione Iva definitiva relativa a dicembre 2017 (scadenza 16/01/2018) o all’ultimo trimestre per i contribuenti trimestrali, andrà scomputato l’acconto versato entro il 27/12/2017.

La normativa prevede tre sistemi alternativi di calcolo:

METODO BASATO SUI DATI STORICI:

L’acconto è pari all’88% dell’importo a debito risultante dalla liquidazione Iva di dicembre 2016 (quarto trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali) al lordo dell’eventuale acconto versato entro il 27/12/2016.

METODO PREVISIONALE:

L’acconto è pari all’88% dell’importo a debito che si prevede risulterà dalla liquidazione Iva di dicembre 2017 (quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali). Tale metodo comporta un certo rischio perchè se il calcolo previsionale risultasse inferiore a quello effettivo si è soggetti ad una sanzione del 30% dell’importo dell’acconto Iva non versato.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE:

Si versa un’acconto pari 100% del debito iva mensile/trimestrale risultante da una liquidazione parziale che tenga conto delle operazioni registrate alla data del 20/12/2017.

L’acconto calcolato va versato entro il 27/12/2017 con codice tributo 6013 – anno 2017 per i contribuenti mensili e codice 6035 – anno 2017 per i trimestrali.

Sulla base delle dichiarazioni Iva presentate per l’anno d’imposta 2016, lo studio ha già inoltrato ai clienti il modello F24 contenente l’eventuale acconto Iva in scadenza il prossimo 27/12/2017 calcolato con il metodo storico.

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