Si ricorda che il prossimo 18/09/2017 scade il termine per l’invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni iva mensili e trimestrali relative al secondo trimestre 2017.

Il software gratuito è reperibile al seguente link:

SOFTWARE AGENZIA ENTRATE PER COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

L’invio telematico dovrà avvenire o tramite intermediari abilitati (ad esempio il commercialista) o in proprio attraverso il pin code dell’Agenzia delle Entrate. La procedura di invio avviene attraverso il portale delle fatture elettroniche disponibile al seguente LINK:

PORTALE FATTURE ELETTRONICHE AGENZIA ENTRATE

Si ricorda che il nuovo obbligo decorre dalle operazioni relative al 2017.

Il nuovo adempimento trimestrale si applica sia ai contribuenti che liquidano l’iva mensilmente che a quelli che la liquidano trimestralmente.

Nulla varia relativamente ai termini di versamento dell’imposta sia per i contribuenti mensili che per i trimestrali.

La nuova comunicazione va trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, tranne che per il secondo trimestre per cui si applica la sospensione feriale e il termine scadrà il 18/09 (il 16/09 è sabato).

In estrema sintesi la scadenza delle presentazioni della nuova comunicazione trimestrale è così riassumibile:

  • I TRIMESTRE: Entro il 31/05
  • II TRIMESTRE: Entro il 18/09
  • III TRIMESTRE: Entro il 30/11
  • IV TRIMESTRE: Entro il 28/02 (dell’anno successivo)

Sono esonerati dal nuovo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, quali:

  • Soggetti in regime forfettario
  • Soggetti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • Soggetti che nell’anno d’imposta abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 Dpr 633/72, a meno che siano state registrate anche operazioni intracomunitarie o siano state eseguite rettifiche di cui all’art. 19bis2
  • Produttori Agricoli esonerati dagli adempimenti
  • Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e che non esercitano altra attività rilevante ai fini Iva
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