Dal 01/03/2017 cambia il modello da utilizzare per la richiesta di emissione di fatture senza iva da parte degli esportatori abituali.

Per le operazioni effettuate dal 01/01/2017 al 28/02/2017 si dovrà effettuare richiesta ai propri fornitori sul vecchio modello di dichiarazione d’intento.

Il nuovo modello recepisce le ultime novità in tema di emissione di dichiarazioni d’intento. In particolare non sarà più possibile emettere dichiarazioni d’intento stabilendo solo una data iniziale e finale di effetto, ma sarà indispensabile inserire o l’importo massimo del plafond assegnato al singolo fornitore o la singola fornitura.

Chi emette dichiarazioni d’intento prima del 01/03/2017 con il vecchio modello, compilando i campi 3 e 4, per le operazioni di acquisto dal 01/03/2017 dovrà emettere nuova dichiarazione d’intento sui nuovi modelli. E’ consentito emettere le nuove dichiarazioni d’intento anche in data antecedente il 01/03/2017 ma con effetto solo da tale ultima data.

Chi invece emette dichiarazioni d’intente sui vecchi modelli prima del 01/03/2017, richiedendo l’esenzione in base ai campi 1 o 2 (pluralità di operazioni fino ad un importo massimo o per una singola operazione), non dovrà riemettere dal 01/03/2017 la dichiarazione d’intento su nuovo modello ma continuerà ad avere validità quella già emessa.

La modifica normativa ovviamente comporta la necessità per i fornitori di esportatori abituali di prestare maggiore attenzione nell’emissione delle fatture in articolo 8/c, dovendo verificare di non superare gli importi indicati nel nuovo modello.

Restano invariate le regole per l’emissione della dichiarazione, il suo invio telematico da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate e la verifica telematica del protocollo di invio da parte del fornitore.

Al seguente link è possibile scaricare il nuovo modello della dichiarazione d’intento in vigore dal 01/03/2017:

DICHIARAZIONI INTENTO 2017

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