L’art. 9 Dpr 633/72 consente l’emissione di fatture non imponibili iva per trasporti effettuati relativamente a beni in importazione.
La stessa norma vale anche nel caso si debba procedere all’autofatturazione di trasporti effettuati da imprese non residenti.
Condizione essenziale per l’applicazione dell’art. 9 è che il trasportatore (o il soggetto nazionale che emette autofattura) provi che i trasporti sono stati dichiarati in dogana ed hanno assolto l’Iva a norma dell’Art. 69 Dpr 633/72.
Pertanto è sempre necessario, per applicare la non imponibilità iva art. 9 Dpr 633/72 ai trasporti di beni in importazione, la preventiva verifica che nel valore indicato in bolletta doganale sia stato ricompreso anche il costo del trasporto fino a destino in Italia.
In particolare i vettori nazionali, vista la necessità di fornire la prova che sul trasporto è già stata corrisposta l’Iva in dogana, dovranno disporre della relativa documentazione doganale da cui si evinca che il servizio è stato incluso nel valore dichiarato.