Si ricorda che l’art. 26 DPR 633/72 prevede la possibilità di emettere nota di accredito al solo fine di recuperare l’Iva sulle fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (fallimenti, concordati, ecc.), anche se decorsi 365 giorni dall’emissione delle fatture.
La nota di accredito, secondo la Risoluzione Ministeriale 89/e del 2002, può essere emesse al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al secondo esercizio successivo alla conclusione della procedura concorsuale.
I requisiti per poter emettere nota di credito sono i seguenti:
1) avvenuta emissione della fattura;
2) in caso di fallimento, l’avvenuta insinuazione al passivo della procedura;
3) infruttuosità della procedura, che comporta la certezza giuridica dell’irrecuperabilità del credito documentato. Nel fallimento tale momento “di certezza giuridica” si realizza alla scadenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ovvero per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice delegato rende esecutivo il piano di riparto.
Prima di tali momenti non è consentito di emettere la nota di credito.
Sulla nota d’accredito, che va inviata in copia al curatore fallimentare o altro soggetto incaricato in base alla tipologia di procedura, occorrerà indicare nella descrizione:
” Accredito Iva per accertata infruttuosità della procedura fallimentare (o altra procedura) (rif. Nostre fatture nn._____________________ del______________) – il presente documento è emesso ai sensi dell’art.26, comma 2, D.P.R. 633/1972, al solo fine di recuperare l’imposta sul valore aggiunto e che non comporta alcuna rinuncia al credito rimasto insoddisfatto”.
L’aliquota Iva applicabile è quella che era in vigore al momento dell’emissione delle fatture a cui ci si riferisce.