La Legge Fallimentare (applicabile a fallimenti, concordati preventivi, altre procedure concorsuali) prevede un privilegio nei pagamenti ai creditori artigiani. La sola iscrizione all’Albo Artigiani non è condizione sufficiente per ottenere tale riconoscimento in quanto il Tribunale deve comunque valutare i limiti dimensionali aziendali. A tale proposito ogni Tribunale ha nel tempo elaborato propri limiti.
In particolare il Tribunale di Verona, per semplificare l’attività degli addetti ai lavori, ha fornito indicazioni nel documento sottoriportato, a cui si può far riferimento anche quando viene richiesta a seguito di concordato preventivo, fallimento o altro la dimostrazione della sussistenza del privilegio artigiano: