A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2015, diventa operativo il nuovo contratto a tutele crescenti, in realtà non si tratta di un nuovo tipo o sotto-tipo contrattuale, ma di una modifica sostanziale dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La nuova disciplina sui licenziamenti si applicherà soltanto per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore della nuova norma: resta quindi la disciplina dell’art. 18 per tutti i lavoratori già occupati fino a quando non interromperanno, per qualsiasi motivo, l’attuale rapporto di lavoro per iniziare uno nuovo.
E’ importante porre in evidenza che tali nuove disposizioni si applicheranno anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore della norma, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.